Il tema della malasanità è una delle piaghe maggiormente diffuse in ambito sociale nel nostro paese: una problematica che ha riguardato, in passato, e continua a farlo tutt’ora, tanti cittadini pazienti che hanno subìto un danno a seguito di un intervento o di un esame medico. In Italia esiste una legge apposita in materia, più nello specifico la cosiddetta legge Gelli Bianco che ha rivisitato i confini della responsabilità medica.
Prima di addentrarci nelle singole normative partiamo da un tema fondamentale che è la base di questa problematica: chi paga a seguito di un errore medico? Domanda più che lecita che si pone il paziente quando si trova a dover fronteggiare un episodio di malasanità. Questo in considerazione del fatto che ogni vittima ha diritto a richiedere un risarcimento totale dei danni derivati da responsabilità medica.
Errore medico: chi paga?
Quando si parla di responsabilità medica si fa riferimento alla responsabilità legata ad errori subìti da un paziente per omissioni sanitarie, errori medici in fase di diagnosi o di intervento. Come si accennava in precedenza, questo mondo è stato stravolto dalla riforma legata alla legge Gelli Bianco del 2017, in base alla quale si è andati a stabilire che il soggetto vittima di errore medico possa rivolgersi in sede giudiziale per ottenere il risarcimento dei danni (lui o un suo erede, nel caso di errore che causi un decesso).
Tale risarcimento viene richiesto alla struttura sanitaria, che sia pubblica o privata, presso la quale si sia registrato l’errore; al professionista sanitario responsabile dell’errore; all’assicurazione della struttura. In precedenza la responsabilità medica era ricondotta all’adempimento di una obbligazione contrattuale; con la riforma del 2017 di cui sopra si abbandona questa strada a favore di quella extra-contrattuale. In sostanza, il risarcimento è legato alla lesione di obblighi di protezione.
Cosa rischia il medico che commette errore
Secondo le ultime disposizioni, quando vi sia un nesso reale tra il danno riportato da un paziente ed un reale comportamento illecito del medico che abbia agito senza rispettare le norme, sussiste la responsabilità penale del professionista, il quale dovrà rispondere delle conseguenze derivanti da tale comportamento errato.
L’errore medico si riferisce qui ad uno spettro piuttosto ampio che parte dalla diagnosi e arriva alla terapia comprendendo anche prevenzione e assistenza. Questo approccio risale alla legge Balduzzi, arrivata prima rispetto alla Gelli Bianco ed il cui obiettivo era stato quello di garantire serenità ai medici in caso di colpa lieve, dato che in precedenza era sempre il professionista a pagare in prima persona nel caso di problematiche o decessi. Il che portava spesso e volentieri i medici a rifiutarsi di compiere determinati interventi particolarmente a rischio.
Ecco che la legge Balduzzi del 2012 aveva sancito che “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”.
La successiva legge Gelli Bianco, ultima in ordine di tempo, aveva poi introdotto l’obbligo di assicurazione per tutte le strutture mediche, sia private che pubbliche, stabilendo che il medico risponde nei casi di morte o lesioni personale del paziente derivanti dalla sua attività nel caso in cui si riscontri una colpa anche lieve dettata da negligenza, imprudenza, o imperizia con il non rispetto delle linee guida del caso.